Sez. 3, Sentenza n. 478 del 15/01/2003 (Rv. 559721 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimenti disciplinari - Ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Relatore - Nomina - Potere - Art. 58 d.P.R. n. 221 del 1950 - Presidente della Commissione - Spettanza - Nomina effettuata dalla Commissione - Effetti pregiudizievoli per la persona sottoposta al procedimento disciplinare - Configurabilità - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In tema di procedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 221 del 1950 il potere di nomina del relatore spetta al Presidente della Commissione Centrale; tuttavia, qualora tale potere di nomina venga esercitato dalla stessa Commissione non si determina nei confronti del sottoposto al procedimento disciplinare alcun effetto pregiudizievole che questi possa far valere.
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)