Sez. 3, Sentenza n. 10578 del 19/07/2002 (Rv. 555998 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimenti disciplinari - Ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Notifica ad alcuno soltanto dei contraddittori necessari - Inammissibilità - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Notificazione nei termini ad alcuno dei contraddittori e oltre i termini ad altri - Ammissibilità dell'impugnazione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
In tema di provvedimenti disciplinari a carico degli esercenti le professioni sanitarie, qualora sia proposto ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nei confronti di taluno soltanto, ma non di tutti i litisconsorti necessari, la Commissione (o il suo Presidente, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 60 d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221) ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro il quale la notificazione deve essere eseguita, in applicazione del principio di cui all'art. 331 cod. proc. civ., valevole per tutti i procedimenti di natura giurisdizionale in difetto (come per i procedimenti in questione) di norme speciali contrastanti; inoltre - come in tutte le ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario - l'impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei confronti di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l'impugnazione notificata oltre il termine assume carattere di atto integrativo del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)