Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14648 del 04/07/2011 (Rv. 618452 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Sentenza di condanna - Estensione - Limiti - Accertamento della colpevolezza - Autonomo apprezzamento del giudice civile - Configurabilità - Limitazione al solo accertamento dei fatti - Sussistenza - Estensione alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)