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Sez. L, Sentenza n. 24 del 05/01/1993 (Rv. 480148 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Permessi - Retribuiti | Lavoratori svolgenti attività sindacale esterna quali componenti di organi direttivi provinciali e nazionali di associazioni sindacali - Utilizzazione dell'agevolazione dell'assenza retribuita - Diritto soggettivo - Configurabilità - Limitazioni del datore di lavoro - Inammissibilità - Appartenenza del diritto alle dette associazioni - Esclusione - Previsione da parte del contratto collettivo del cosiddetto "monte ore" - Sufficienza - Portata - Funzione - Disciplina ex artt. 23 e 24 codice stradale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1993-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480148-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Permessi - Retribuiti

In tema di permessi ai lavoratori che svolgono attività sindacale esterna quali componenti di organi direttivi provinciali e nazionali di associazioni sindacali, l'utilizzazione dell'agevolazione dell'assenza retribuita costituisce oggetto di un diritto - che non tollera limitazioni da parte del datore di lavoro e che l'art. 30 della legge 20 maggio 1970 n. 300 attribuisce direttamente ai lavoratori aventi la suddetta qualità, non alle associazioni sindacali di appartenenza - le cui condizioni e modalità di esercizio sono rimesse alla contrattazione collettiva, la quale risulta sufficientemente specifica al riguardo - così da precludere un intervento sostitutivo del giudice, applicativo dei principi di correttezza ed equità di cui agli artt. 1175 e 1374 cod. civ. - allorché preveda il cosiddetto "monte ore", cioè quel minimo garantito che è, nel contempo, anche idoneo a prevenire abusi e a salvaguardare le esigenze del datore di lavoro rispetto all'inesistenza di limiti in ordine al numero dei dipendenti legittimati alla fruizione dei permessi in questione, cui non si applicano le disposizioni degli artt. 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970, concernenti il diverso caso dell'attività sindacale endoaziendale, senza che possano rilevare le dimensioni dell'unità produttiva di appartenenza dei dirigenti sindacali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 23 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 24, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)