Sez. L, Sentenza n. 5423 del 25/10/1984 (Rv. 437121 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO - POSSIBILITÀ DI SVOLGERE MANSIONI MENO DURE E FATICOSE FRA QUELLE RICHIESTE DALLA COLTIVAZIONE DEI CAMPI - ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO - POSSIBILITÀ DI SVOLGERE MANSIONI MENO DURE E FATICOSE FRA QUELLE RICHIESTE DALLA COLTIVAZIONE DEI CAMPI - ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - CONDIZIONI.*
Nella controversia instaurata da un coltivatore diretto per il riconoscimento della pensione d'Invalidità, la possibilità dello assicurato di effettuare, in quanto inserito in una famiglia contadina, operazioni meno dure e faticose fra quelle richieste dalla coltivazione dei campi può bensì far escludere la riduzione della sua capacità di guadagno nei limiti legali, sempreché, peraltro, l'anzidetta possibilità di lavori più leggeri e sopportabili sia verificata come realizzabile nel caso concreto. (V 3730/81, mass n 414365).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)