Sez. 2, Sentenza n. 27379 del 08/02/2023 Ud. (dep. 22/06/2023) Rv. 284853 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE | Aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4, legge n. 146 del 2006 - Estensibilità all'imputato assolto dal reato associativo - Possibilità - Ragioni - Criteri d'imputazione.
REATO - CIRCOSTANZE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE
L'aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è configurabile anche a carico dell'imputato che sia stato assolto dal reato associativo, sulla base dei criteri ordinari sanciti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non esclude la sua consapevolezza di trattare e ricevere merce proveniente da un'associazione transnazionale).
Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 648 bis, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 131 ter, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 61 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)