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Sez. L, Sentenza n. 17431 del 08/08/2007 (Rv. 600125 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio aggiuntivo - Incremento occupazionale richiesto per beneficiare dello sgravio - Requisiti - Considerazione oggettiva del concetto di "azienda" - Mutamento di titolarità nell'impresa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600125-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini della corretta applicazione dello sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986, per stabilire se all'interno di un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione preesistente, occorre aver riguardo ad un concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni eventualmente intervenute nella titolarità dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 26 art. 4 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)