Sez. L, Sentenza n. 3207 del 04/03/2003 (Rv. 560847 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Incremento occupazionale - Verifica - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Variazioni nella titolarità dell'impresa - Irrilevanza - Fattispecie in tema di associazione temporanea di imprese.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini della corretta applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, comma quarto, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968, n. 1089) e di quello supplementare di cui all'art. 1, comma primo, D.L. 5 luglio 1971, n. 429 (convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589), per stabilire se all'interno di una azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione esistente alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, occorre aver riguardo ad un concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni eventualmente intervenute nella titolarità dell'impresa (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva disposto la restituzione all'INPS di sgravi contributivi indebitamente fruiti da parte di un raggruppamento di imprese, riunite in una società consortile, ritenendo che per la gestione dei lavori dei quali erano aggiudicatarie le consorziate non fosse stata in realtà costituita una nuova azienda, avendo la società consortile mantenuto l'organizzazione ed il personale dipendente preesistente).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)