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Sez. 1, Sentenza n. 2565 del 16/07/1968 (Rv. 335015 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO- NOTIFICAZIONE ALLE PARTI COSTITUITE O COMUNICAZIONE AGLI AVVOCATI DELLE STESSE - SUFFICIENZA - ACCETTAZIONE- NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO- NOTIFICAZIONE ALLE PARTI COSTITUITE O COMUNICAZIONE AGLI AVVOCATI DELLE STESSE - SUFFICIENZA - ACCETTAZIONE- NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La rinuncia al ricorso per Cassazione e efficace ed operativa sol che venga notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse, e a differenza della rinuncia agli Atti del giudizio di cui all'art. 306 cod.proc.civ., non richiede alcuna accettazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)