diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3794 del 16/04/1999 (Rv. 525452 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Adesione delle parti, destinatarie di tempestiva notifica - Necessità per l'estinzione del processo tra di esse - Esclusione - Compensazione delle spese - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525452-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

La rinuncia al ricorso per Cassazione, tempestivamente notificata e depositata, non necessita di adesione delle parti a cui è destinata ed è pertanto idonea all'estinzione del processo tra le stesse, ed è possibile compensare le spese tra le medesime.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)