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Sez. 6, Sentenza n. 1289 del 25/10/1999 Ud. (dep. 02/02/2000) Rv. 216408 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - DELITTI DI SPIONAGGIO ED AFFINI | Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato - Nozione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico interno o internazionale dello Stato - Riferibilità alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 in tema di segreto di Stato e di divieto di divulgazione - Necessità di un provvedimento qualificatorio dell'autorità - Esclusione - Accertamento da effettuare in concreto dalla autorità giudiziaria - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216408-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - DELITTI DI SPIONAGGIO ED AFFINI

In tema di soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, di cui all'art. 255 cod. pen., gli "atti o documenti" menzionati da tale articolo sono oggetto di tutela penale quali entità materiali aventi un contenuto tale da consentire di qualificarli come "concernenti la sicurezza dello Stato o altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato". A tal fine, occorre fare riferimento alla normativa in tema di "segreto di Stato" e di "divieto di pubblicazione", come imposto dall'art. 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che rinvia, per la definizione di segreto interessante le fattispecie di cui al Libro II, Titolo I, Capo I e V del codice penale, a quella datane dagli artt. 1 e 12 della medesima legge. In particolare, l'art. 12 della legge n. 801 del 1977, nel definire concettualmente tale nozione, prescinde dalla esistenza di una formale indicazione dell'autorità competente circa il carattere segreto di atti o documenti (c.d. "classificazione di atti o di notizie"), riferendosi dunque anche a quegli atti che, pure in assenza di esplicito intervento qualificatorio dell'autorità, possiedano un carattere di segretezza per essere inerenti alla sicurezza dello Stato o alle altre finalità e interessi previsti dalla legge. Ne discende che, allorché non sia intervenuto un provvedimento di classificazione, la natura segreta di un atto, di un documento o di una notizia, ove venga in questione l'applicazione di una fattispecie che a quella nozione si richiami, deve essere accertata dall'autorità giudiziaria, con riferimento ai parametri indicati dalla legge n. 801 del 1977 e tenendo conto, come utile criterio orientativo, delle direttive n. 2001 del 30 luglio 1985 e n. 4112/1 del 10 gennaio 1986 emanate dal Presidente del Consiglio ai fini di una più analitica individuazione degli atti o documenti coperti da segreto di Stato. (Fattispecie in cui un dipendente del SISDE, nel giorno stesso in cui era stato invitato ad abbandonare l'ufficio, aveva prelevato da un armadio del servizio cui era stato destinato varia documentazione, parte della quale ritenuta dai giudici di merito avente carattere di segretezza). (Vedi Corte cost., sent. n. 86 del 1977).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 255, Legge 24/10/1977 num. 801 art. 12 CORTE COST., Legge 24/10/1977 num. 801 art. 18, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)