Sez. U, Sentenza n. 8427 del 18/08/1990 (Rv. 468924 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - IN ITALIA - DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA - IN ITALIA - DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Con riguardo a domanda di separazione personale, proposta nei confronti di coniuge straniero, la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano va riscontrata in base al criterio di collegamento di cui all'art. 4 primo comma (prima parte) cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere affermata ove il convenuto, alla stregua della legge italiana, abbia in Italia la residenza od il domicilio, cioè l'abituale e volontaria dimora, ovvero il centro principale dei suoi affari ed interessi (da individuarsi con riferimento alla generalità dei rapporti facenti capo al soggetto). (V 3584/88, mass n 458890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)