Sez. 3, Sentenza n. 15891 del 17/12/2001 (Rv. 551177 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO | Danni a dipendenti dell'appaltatore o del concessionario di pubblici servizi - Responsabilità della P.A. - Clausola di manleva - Liceità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO
Non può ritenersi vietata dall'art. 1229 cod. civ., ed è quindi valida, la cosiddetta "clausola di manleva", normalmente inserita nei contratti di appalto o di concessione di lavori e servizi per le ferrovie dello Stato, con la quale, ferma la responsabilità dell'amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal fatto colposo dell'amministrazione stessa, si consenta tuttavia a quest'ultima di riversare su altri, ed anche sullo stesso appaltatore o concessionario, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, a condizione, peraltro, che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse (in difetto del quale il patto sarebbe nullo per mancanza o illiceità della causa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)