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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26612 del 09/09/2022 (Rv. 665573 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Sentenza di patteggiamento - Ragione ostativa al
Stato
decisa il 2022-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665573-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione umanitaria, la sentenza di condanna con patteggiamento non può ritenersi ostativa al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, in mancanza di altri fatti che siano espressivi di una personalità proclive a delinquere del richiedente, tenuto conto delle finalità di tale forma di protezione e della funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria esclusivamente alla luce di una sentenza di condanna con patteggiamento per sequestro di persona, omettendo di considerare che il ricorrente, negli otto anni successivi, non aveva posto in essere alcuna condotta antigiuridica ed aveva realizzato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativo).

Costituzione art. 10, Costituzione art. 27, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)