diritto.io

Sez. 6, Ordinanza n. 3398 del 20/10/1999 Cc. (dep. 24/11/1999) Rv. 215158 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Scriminante del reato - Consenso dell'avente diritto - Limite dei diritti inviolabili - Sussistenza - Fattispecie: imputato e persone offese di origine straniera.
Stato
decisa il 1999-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215158-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29 - 31 Cost.(Fattispecie in cui la scriminante del consenso dell'avente diritto era stata fondata sull'origine albanese dell'imputato e delle persone offese per le quali varrebbe un concetto dei rapporti familiari diverso da quello vigente nel nostro ordinamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)