Sez. U, Sentenza n. 3964 del 02/04/1993 (Rv. 481652 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi | Contratto di formazione e lavoro - Stipulazione in qualità di datore di lavoro - Legittimazione - Accertamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Giudice competente - Pretore in funzione di giudice del lavoro.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi
La domanda con la quale un determinato soggetto richiede l'accertamento della propria legittimazione, ai sensi dell'art. 3 n. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge n. 863 del 1984, a stipulare, in qualità di datore di lavoro, un contratto di formazione e lavoro, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - in quanto l'interesse, tutelato dalla suindicata norma di relazione, all'adozione di quello strumento contrattuale ha consistenza di diritto soggettivo - e, nell'ambito di tale giurisdizione (la quale non è esclusa dalla richiesta di disapplicazione degli atti amministrativi dell'Ispettorato del lavoro negativi di detta legittimazione), alla competenza del Pretore, in funzione di giudice del lavoro, atteso che il contratto di formazione e lavoro, ancorché caratterizzato da una dilatazione della causa tipica del contratto di lavoro subordinato, è pur sempre riconducibile a tale schema.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)