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Sez. L, Sentenza n. 9233 del 08/11/1994 (Rv. 488419 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale di disoccupazione ex art. 9, terzo comma, legge n. 427 del 1975 - Presupposto - Periodo contributivo minimo - Computo - Periodi di assenza per malattia nei limiti del comporto - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488419-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai fini del periodo contributivo minimo (sei mesi o sei settimane di "lavoro prestato") necessario per l'attribuzione, a favore dei lavoratori dell'edilizia, del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 6 agosto 1975 n. 427, deve tenersi conto - alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e sistematica della norma - anche dei periodi di assenza per malattia, nei limiti della durata del comporto ai sensi dell'art. 2110 cod. civ., non risultando ai fini anzidetti derogato il principio, presupposto dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, dell'esonero del lavoratore, entro i suindicati limiti, dal rischio della mancata prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)