Sez. 3, Sentenza n. 963 del 25/03/1969 (Rv. 339391 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA CONTENENTE STATUIZIONI SULLA COMPETENZA E SULLE SPESE - IMPUGNABILITA CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LIMITI - MANCANZA DI CENSURE SPECIFICHE CONTRO IL CAPO RELATIVO ALLE SPESE - PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA CONTENENTE STATUIZIONI SULLA COMPETENZA E SULLE SPESE - IMPUGNABILITA CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LIMITI - MANCANZA DI CENSURE SPECIFICHE CONTRO IL CAPO RELATIVO ALLE SPESE - PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
L'impugnazione di una sentenza che abbia pronunziato sulla Competenza e sulle spese puo essere proposta con istanza di regolamento di Competenza per quanto attiene alle questioni di Competenza e, separatamente, nei modi ordinari per quanto attiene alle questioni concernenti le spese. Tale principio, pero, puo trovare applicazione solo nel caso in cui avverso la pronunzia sulle spese siano state proposte specifiche doglianze, che investano autonomamente la pronunzia stessa, e non anche nel caso in cui nessun motivo di gravame sia stato proposto avverso la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza che aveva deciso sulla Competenza, e la condanna dell'avversario alle spese sia stata chiesta unicamente come corollario dell'accoglimento del regolamento di Competenza. In tal caso, infatti, non sorge la necessita di esaminare e risolvere questioni estranee a quelle di Competenza, ed i provvedimenti da emanarsi in tema di spese altro non sono se non quelli strettamente conseguenziali all'accoglimento o al rigetto delle questioni di Competenza proposte con l'istanza di regolamento la relativa pronunzia non ha, quindi, carattere di decisione su un'autonoma impugnazione del capo concernente le spese, ma e accessoria alla pronunzia di regolamento, e rientra, percio, nella Competenza della Corte di Cassazione, che decide sull'istanza diretta ad ottenere tale pronunzia. (V.2312-68 massima n.334620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)