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Sez. 1, Sentenza n. 2457 del 10/09/1974 (Rv. 370866 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO CONTRO UNA SENTENZA DECLINATORIA DI COMPETENZA - PRONUNCIA SULLE SPESE DEL GIUDIZIO DI MERITO - OBBLIGHI DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370866-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - LIMITI - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO CONTRO UNA SENTENZA DECLINATORIA DI COMPETENZA - PRONUNCIA SULLE SPESE DEL GIUDIZIO DI MERITO - OBBLIGHI DEL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE.*

In Sede di regolamento di Competenza non sono ammissibili doglianze le quali possano portare alla disamina di questioni estranee alla Competenza che la Corte di Cassazione e chiamata a regolare. Il compito della Corte, in detta Sede, e limitato alla sola designazione del giudice competente - affinche l'esame della controversia prosegua innanzi a lui - ed alla statuizione sulle spese del solo procedimento di regolamento, che si innesta come incidente limitato e concluso sul procedimento originario. Ove sia accolta l'istanza di regolamento avverso una pronunzia declinatoria di Competenza (nella specie, per territorio), siffatta prosecuzione del giudizio originario, cui le parti debbono provvedere innanzi allo stesso giudice che ha emesso la pronunzia di incompetenza, postula la caducazione - determinata dall'accoglimento dell'istanza - di tale pronunzia e dei provvedimenti conseguenziali, come quello sulle spese. Su queste ultime, pertanto, il giudice dichiarato competente dovra decidere, in ossequio al principio della globalita del giudizio sulle spese, con riguardo all'intero processo ed all'esito finale della lite. (Conf sulla prima parte, 2314'73, mass n 365626; (Conf 2393'72, mass n 359820; 1074'72, mass n 357468; (Conf 1710'71, mass n 352171; 1486'71, mass n 351810; (Conf 3945'69, mass n 344372; 1421'69, mass n 340188; (V 693'69, mass n 339391 (V sulla seconda parte, 972'69, mass n 339404).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)