Sez. L, Sentenza n. 5496 del 16/05/1991 (Rv. 472195 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Per imprese industriali - Imprese svolgenti attività di noleggio di autoveicoli senza conducente - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito con legge n. 1089 del 1968) e successive modificazioni, la qualifica d'impresa industriale - che deve essere stabilita a norma dell'art. 2195 n. 1 cod. civ. - non spetta alle imprese che esercitano attività di noleggio di autoveicoli senza conducente, in quanto tale attività non è produttiva di un'utilità diversa da quella derivante dalla utilizzazione del bene locato ed è quindi riconducibile ad una attività di scambio, che ha natura commerciale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)