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Sez. L, Sentenza n. 33 del 07/01/2003 (Rv. 559442 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Determinazione dei premi secondo il sistema delle tariffe, ex DD.MM. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978 - Attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli - Tariffa relativa al noleggio di autoveicoli con conducente - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559442-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Con riguardo alla determinazione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema delle tariffe contributive approvate con decreto ministeriale, l'attività di messa a disposizione della clientela di autoveicoli senza autista (con facoltà di riconsegna in luogo diverso da quello della consegna iniziale, e con diritto alla sostituzione in caso di rottura) non va inquadrata nella voce di tariffa riferita al servizio di "noleggio " - pur nell'assenza, nel testo normativo di riferimento, di espressa esclusione dell'attività di noleggio senza conducente - , in considerazione della profonda differenza tra le due attività e, soprattutto, della circostanza che la normativa di settore(artt. 54, secondo comma, e 57, quarto comma, d.P.R. n. 393 del 1959, codice della strada abrogato; artt. 82 e 85 d.P.R. n. 285 del 1992, codice della strada vigente; art. 68 legge comunitaria n. 142 del 1992, per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/398), è costante nel distinguere la "locazione" di autoveicolo dal "noleggio con conducente".

Riferimenti normativi: DM 10/12/1971 art. 4, DM 14/11/1978

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)