Sez. 3 - , Sentenza n. 363 del 11/09/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278593 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Impianto fotovoltaico - Titolo abilitativo - Individuazione - Autorizzazione unica regionale - Reato - Condizioni - Fattispecie.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione di impianti fotovoltaici non preceduta dal rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che ha carattere onnicomprensivo e che, pertanto, è sostitutiva del permesso di costruire, essendo adottata all'esito della conferenza di servizi indetta dall'amministrazione competente anche per la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento. (In motivazione la Corte di cassazione ha precisato che detti impianti comportano una trasformazione permanente del territorio anche se il ciclo di produzione, e dunque di vita dell'installazione, è solo ventennale).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 44, Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)