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Sez. 4, Sentenza n. 2200 del 27/10/1965 Ud. (dep. 01/02/1966) Rv. 100394 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - CONCORSO DI COLPE - IMPUTATO APPELLANTE - ESCLUSIONE DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA AFFERMATO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PENA IMMUTATA - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - NON SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1965-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100394-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO COLPOSO - CONCORSO DI COLPE - IMPUTATO APPELLANTE - ESCLUSIONE DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA AFFERMATO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PENA IMMUTATA - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - NON SUSSISTE.*

Nel procedimento per reato colposo non sussiste violazione ne del principio dell'effetto devolutivo dell'appello ne del divieto della reformatio in peius nella ipotesi in cui il giudice di secondo grado, sull'appello del solo imputato diretto a sostenere la colpa esclusiva della vittima, esclude il concorso di colpa di quest'ultima, gia affermato dal giudice di primo grado, ovvero ne riduca la entita, purche lasci immutata la pena inflitta dal primo giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)