Sez. 1, Sentenza n. 2693 del 04/10/1971 (Rv. 353857 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSA DI INELEGGIBILITA - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE - IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI UN PROVVEDIMENTO DEL SINDACO - LITE PENDENTE - SUSSISTENZA.*
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - CAUSA DI INELEGGIBILITA - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - NOZIONE - IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI UN PROVVEDIMENTO DEL SINDACO - LITE PENDENTE - SUSSISTENZA.*
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, il concetto di lite pendente ha un ambito piu vasto di quello ad esso attribuito nel sistema processuale, essendo sufficiente, ai fini dell'ineleggibilita, la ricorrenza di un contrasto reale, o anche virtuale e potenziale, di interessi, senza necessita della sua esteriorizzazione, ossia del promovimento di un processo giudiziario formale; la causa di ineleggibilita sussiste nel caso di giudizio amministrativo ritualmente instaurato dall'eletto nei confronti del comune, mediante l'impugnazione dinanzi il consiglio di stato di un provvedimento emesso dal sindaco. (V 47'70, mass n 344689).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)