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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 552 del 11/01/2017 (Rv. 642555 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 – Termine semestrale di proponibilità dell’azione risarcitoria – Decorrenza – Dalla definitività della decisione – Ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto – Effetti – Riapertura del termine – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642555-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo presupposto e, una volta spirato, non può essere riaperto, peraltro a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 e 5 c.p.c., trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, non legato da "rapporto di unicità" con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)