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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 14970 del 06/09/2012 (Rv. 624540 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Decorrenza - Dalla definitività della decisione - Ricorso per revocazione della sentenza conclusiva del processo presupposto - Effetti - Riapertura del termine - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624540-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute. Detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto, ed a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 e 5 cod. proc. civ., della sentenza conclusiva del processo presupposto, trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, non legato da "rapporto di unicità" con il giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)