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Sez. 1, Sentenza n. 683 del 13/03/1974 (Rv. 368507 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA - COSTRUZIONE - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1974-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368507-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - ALTEZZA - COSTRUZIONE - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - LEGITTIMITA.*

L'art 872 cod civ prevede la possibilita di ordinare la riduzione in pristino sia per la violazione delle norme contenute nella Sezione sesta del capo secondo del libro terzo dello stesso codice, sia per la violazione delle norme 'richiamatè nella medesima Sezione sesta. Pertanto, poiche l'art 886, nello stabilire in tre metri l'altezza dei muri di cinta, fa espressamente richiamo alle eventuali diverse Disposizioni dei regolamenti locali, deve ritenersi legittima la demolizione di un muro di cinta, disposta al fine di renderlo conforme alle norme del regolamento edilizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 886

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)