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Sez. 2, Sentenza n. 591 del 30/01/1990 (Rv. 465050 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465050-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE.*

L'art. 878 cod. civ., il quale dispone che il muro di cinta o il muro isolato di altezza non superiore a tre metri non è considerato per il computo delle distanze, pur non regolando direttamente le distanze fra le costruzioni, è tuttavia compreso fra le Disposizioni la cui violazione dà diritto alla doppia tutela del risarcimento del danno e della riduzione in pristino ex art. 872 comma secondo cod. civ., che al riguardo indica indistintamente le norme contenuta nella Sezione vi, nella quale rientra il citato art. 878. (V 4714/78, mass n 394407; (V 683/74, mass n 368507).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 886

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)