Sez. 2, Sentenza n. 5306 del 20/10/1984 (Rv. 437025 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PRESENZA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DELL'ATTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PRESENZA) - ISCRIZIONE DEL PROCURATORE ALL'ALBO DEL DISTRETTO - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - CONSEGUENZE - NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DELL'ATTO.*
La mancata sottoscrizione dell'atto di citazione da parte di un procuratore abilitato al patrocinio davanti al giudice adito, comporta, ai sensi dell'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 5 R.d.l. 27 novembre 1933, 1578, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto, rilevabile anche "ex officio" in qualsiasi stato e grado del processo, data la sua attinenza alla Costituzione del rapporto processuale, in quanto la sottoscrizione, da parte di procuratore legalmente esercente davanti al giudice adito, integra un requisito essenziale dell'atto stesso che, attenendo allo "ius postulandi", riguarda, non tanto la "vocatio in ius", quanto la proposizione della domanda al giudice, così che la Costituzione in giudizio della parte citata non può mai sanare la nullità di un atto di citazione, derivante dal difetto di sottoscrizione del soggetto a tanto abilitato dalla legge. (V mass n 1032/83; (V mass n 4845/82; (V mass n 2384/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)