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Sez. 2, Sentenza n. 1973 del 24/02/1988 (Rv. 457861 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UN CAPO DELLA DOMANDA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457861-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UN CAPO DELLA DOMANDA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - ESCLUSIONE.*

L'omessa riproposizione in Sede di precisazione delle conclusioni di un capo di domanda già ritualmente proposto non è di per sè sufficiente a far presumere che esso sia stato rinunciato o abbandonato, soprattutto quando la richiesta non specificamente riproposta si connette strettamente con quella oggetto delle conclusioni prese e quando dalla condotta processuale della parte risulti che questa, nonostante l'omissione, ha inteso tener ferma quella determinata istanza. (Conf 5308/84, mass n 437025).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)