Sez. 5, Sentenza n. 6474 del 05/07/1974 Ud. (dep. 03/10/1974) Rv. 128088 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA O PER DIVERSITA DEL FATTO -OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI ANNULLARE LA SENTENZA CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - SUSSISTE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - DICHIARAZIONE D' INCOMPETENZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA O PER DIVERSITA DEL FATTO -OBBLIGO DEL GIUDICE DI APPELLO DI ANNULLARE LA SENTENZA CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - SUSSISTE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - DICHIARAZIONE D' INCOMPETENZA - CONDIZIONI.*
E preciso dovere del giudice dell'impugnazione stabilire la Competenza o non del primo giudice, essendo il vigente sistema processuale imperniato sull'assoluta inderogabilita della Competenza per materia, sia con riguardo alla pura e semplice definizione piu grave che il giudice di appello da al fatto (strutturalmente rimasto immutato), sia che questo risulti diverso e piu grave per effetto della valorizzazione di elementi nuovi o diversamente valutati. Infatti l'ampiezza della formula legislativa, secondo cui il difetto di Competenza va rilevato e la sentenza annullata quando l'incompetenza del primo giudice viene riconosciuta 'per qualsiasi causà (art 36), non consente alcuna distinzione circa le ragioni ed i casi in cui il potere dovere del giudice del gravame deve attivarsi nei sensi imposti dalla detta norma. (Conf 110009, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)