Sez. U, Sentenza n. 11 del 09/11/1968 Ud. (dep. 21/01/1969) Rv. 110009 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - GIUDIZIO D'APPELLO - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - REATO ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE -FATTO DIVERSO DA QUELLO CONTESTATO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM -OMISSIONE - PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - GIUDIZIO D'APPELLO - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - REATO ECCEDENTE LA COMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE -FATTO DIVERSO DA QUELLO CONTESTATO - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM -OMISSIONE - PROVVEDIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
E dovere del giudice d'appello - sempre che lo comportino i motivi d'impugnazione - non fermarsi alla definizione giuridica, qualunque sia, data al fatto dal giudice di primo grado, e trarre le necessarie conseguenze in ordine alla Competenza, anche se impugnante e il solo imputato, quando - per la relazione tra il fatto contestato e la norma penale - ravvisi un reato eccedente la Competenza per materia del primo giudice. Anche nella ipotesi che il fatto risulti diverso da quello dedotto nell'accusa, il giudice d'appello non potendo giudicare sul fatto diverso da quello contestato (rientri esso o meno nella Competenza del primo giudice) deve trasmettere gli Atti al P. m. per il nuovo Esercizio dell'Azione penale. Ove egli abbia omesso di provvedere in tal senso, puo porvi rimedio la Corte di Cassazione, investita con ricorso, disponendo la trasmissione degli Atti al P. m. previo annullamento di entrambe le sentenze di merito. (V.107745, anno 1968 104387, 103995, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)