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Sez. 6, Sentenza n. 13873 del 12/02/2026 Ud. (dep. 16/04/2026) Rv. 289780-01

PROVE - IN GENERE | Onere di allegazione da parte dell'imputato del fatto a lui favorevole - Configurabilità - Contenuto - Principio di cd. “vicinanza della prova” - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289780-01

PROVE - IN GENERE

Nell'ordinamento processuale penale, spetta all'imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. "vicinanza della prova", acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 316-bis cod. pen. di un soggetto che, a fronte della prova dell'accusa, aveva prospettato che il finanziamento pubblico percepito era stato destinato alle finalità per il quale era stato erogato, senza allegare, tuttavia, elementi utili a sostegno, pur trattandosi di circostanze agevolmente documentabili).

Cod. Pen. art. 316 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)