Sez. 1, Sentenza n. 7306 del 05/08/1994 (Rv. 487679 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M. | Giudizi di separazione personale dei coniugi - Regola del rito camerale - Applicabilità ex art. 23 legge n. 74 del 1987 - Sentenza di separazione - Impugnazione - Proposizione con ricorso - Necessità - Limitazione della impugnazione al capo relativo all'assegno di mantenimento - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INTERVENTO P.M.
A norma dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, che ha dichiarato applicabili ai giudizi di separazione personale dei coniugi le regole del rito camerale introdotte per il giudizio di divorzio dal precedente art. 8, l'impugnazione della sentenza di separazione deve essere proposta con ricorso, anziché con citazione, anche quando l'impugnazione medesima sia stata limitata al capo della sentenza che ha statuito sulla debenza dell'assegno di mantenimento dall'uno all'altro coniuge, poiché detta questione, lungi dal costituire una controversia diversa da quello oggetto del giudizio di separazione, rientra in quest'ultimo giudizio il quale, secondo le disposizioni degli artt. 155 e 156 cod. civ., è finalizzato non solo a pronunciare la separazione dei coniugi, ma contestualmente anche a dettare i provvedimenti riguardo ai figli ed a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)