Sez. 1, Sentenza n. 7495 del 30/07/1998 (Rv. 517628 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Procedimento - Norme del rito camerale - Applicabilità - Impugnazione del provvedimento di primo grado - Forma - Del ricorso - Necessità - Conseguenze - Distinzione tra sentenze definitive e sentenze non definitive ai fini della individuazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello - Rilevanza - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Ai giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applica, "tout court", la procedura del rito camerale, con la conseguenza che l'appello, da decidersi in camera di consiglio, va proposto con ricorso (che soggiace, quanto alla sua tempestività, ed ammissibilità, ai termini perentori di cui agli artt. 325, 326 e 327 cod. proc. civ.), anziché con citazione, anche nel caso in cui la controversia sia limitata alla sola liquidazione dell'assegno divorzile, senza che possa legittimamente distinguersi, in contrario, tra sentenze non definitive (decisorie della domanda di divorzio) e sentenze definitive (contenenti statuizioni in tema di assegno) onde (erroneamente) invocare la proponibilità dell'appello con rito ordinario con riferimento a queste ultime.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)