Sez. 2, Sentenza n. 7079 del 25/11/1983 (Rv. 431699 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - VANO DECORSO DEL TERMINE ASSEGNATO ALLA CONTROPARTE - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DI DIRITTO - SUCCESSIVA NUOVA DIFFIDA CON CONCESSIONE DI UN ALTRO TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - VANO DECORSO DEL TERMINE ASSEGNATO ALLA CONTROPARTE - MANCATA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE DI DIRITTO - SUCCESSIVA NUOVA DIFFIDA CON CONCESSIONE DI UN ALTRO TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In contratto a prestazioni corrispettive, qualora la parte adempiente, dopo aver ritualmente intimato alla controparte diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., non domandi la risoluzione di diritto, per l'inutile decorso del termine assegnato, ma proceda ad una nuova diffida con assegnazione di un nuovo termine, detta risoluzione di diritto può essere riscontrata solo quale effetto della seconda diffida, e, quindi, a condizione che la stessa sia valida anche in relazione alla congruità del termine, mentre resta esclusa l'operatività della prima diffida, in conseguenza della successiva iniziativa del creditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)