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Sez. U, Sentenza n. 5804 del 25/05/1995 (Rv. 492461 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE | Legge n. 219 del 1981 - Attribuzione all'ente concessionario per la realizzazione del piano di edilizia residenziale di poteri pubblicistici (cosiddetta Concessione Traslativa) - Pagamento dell'indennità di espropriazione - Obbligo del concessionario.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492461-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 80, 81, 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, quando le opere attivate di un piano di edilizia residenziale sono state oggetto di concessione cosiddetta traslativa, con conseguente attribuzione all'ente concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario medesimo, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene altresì titolare di tutte le obbligazioni indennitarie che ad esso si ricollegano. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha escluso che l'espropriato potesse far valere nei confronti del Funzionario designato dal C.I.P.E., subentrato al Sindaco di Napoli, una obbligazione di pagamento alternativa o solidale con quella presa a proprio carico dal consorzio concessionario delle opere di edilizia residenziale).

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)