Sez. U, Sentenza n. 2644 del 10/03/1998 (Rv. 513543 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ | Eventi sismici del 1980 - Programma straordinario di edilizia residenziale - Attuazione mediante concessione traslativa - Espropriazioni - Obbligazioni indennitarie - Titolarità esclusiva del concessionario - Legittimazione passiva del medesimo nella relativa controversia - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITÀ
Quando, ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 legge 14.5.1981 n. 219, le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici sono state oggetto di concessione traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, lo stesso concessionario, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare dal lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si ricollegano, e quindi unico legittimato nella controversia avente ad oggetto l'opposizione alla stima.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)