Sez. 1, Sentenza n. 4989 del 06/05/1991 (Rv. 472009 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposte sul valore aggiunto (I.V.A.) - Segreto d'ufficio | Accertamento di evasione dell'I.V.A. - Documentazione bancaria inerente ad operazioni valutarie - Utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria - Liceità - Obbligo del segreto d'ufficio della banca - Irrilevanza.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposte sul valore aggiunto (I.V.A.) - Segreto d'ufficio
Per l'accertamento di evasioni dell'IVA, è consentito alla amministrazione finanziaria utilizzare la documentazione bancaria inerente ad operazioni valutarie, ancorché acquisita in sede di indagini svolte a fini penali, atteso che l'obbligo del segreto d'ufficio, di cui all'art. 10 del r.d.l. 17 luglio 1937 n. 1400, sussiste solo a carico delle aziende bancarie, e che l'art. 51 n. 5 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 (anche nel testo anteriore alla modificazione apportata con il d.P.R. 15 luglio 1982 n. 463), in tema di tutela di detto segreto, opera limitatamente all'attività istituzionale di quelle aziende, che non include il cambio di valuta.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 17/07/1937 num. 1400 art. 10, Decr. Legisl. Luogoten. 17/05/1945 num. 331 art. 2, DM Finanze 25/02/1946 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)