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Sez. 1, Sentenza n. 918 del 29/01/1997 (Rv. 502117 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Segreto bancario - Originario divieto di deroga - Sua natura tassativa - Anche nell'ipotesi di elementi acquisiti attraverso indagini di polizia giudiziaria autorizzate dal giudice - Superamento del divieto, attraverso il d.P.R. n. 463 del 1982 - Rilevanza esterna dell'utilizzo dei documenti acquisiti - Momento temporale identificativo - Di notifica dell'atto di accertamento.
Stato
decisa il 1997-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502117-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

Se è vero che, in tema di I.V.A., fino all'introduzione, attraverso il d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, dell'art. 51 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, era del tutto da escludere qualsiasi eventualità che l'accertamento tributario potesse, nell'utilizzazione degli elementi informativi, derogare al segreto bancario, neanche quando gli elementi in questione risultassero acquisiti dalla Guardia di Finanza in sede di accertamenti di polizia giudiziaria svolti in un procedimento penale ed autorizzati dal magistrato penale, è peraltro altrettanto vero che, purché notificato dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 463 cit. l'atto di accertamento che su quegli elementi così acquisiti risultasse fondato, si rendesse pienamente legittimo. È solo a incominciare, infatti, dal momento della rituale notificazione dell'avviso di accertamento che la pretesa del fisco si concretizza all'esterno, ed è solo in quel momento che può quindi configurarsi un utilizzo di quegli elementi informativi. Qualora, pertanto, l'avviso di accertamento faccia riferimento a documenti acquisiti antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n.463 del 1982, il momento rilevante ai fini di valutare la configurabilità - o meno - di un illegittimo superamento del segreto bancario, è quello della notifica dell'atto in questione, mentre si rende del tutto indifferente il fatto che, in un momento precedente, quei medesimi documenti non avrebbero invece potuto essere altrettanto legittimamente adoperati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)