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Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 25/11/1998 (Rv. 521111 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno biologico - Nozione - Liquidazione equitativa - Criteri - Utilizzazione del criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del decreto legge 857 del 1976 conv. in legge n. 39 del 1977 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521111-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nella liquidazione equitativa del danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico - fisica della persona in sè considerata, non può adottarsi il criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 4 comma terzo del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39, perché impedendone la personalizzazione ne impedisce anche il risarcimento integrale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)