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Sez. 3, Sentenza n. 2009 del 18/02/1993 (Rv. 480986 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere | Danno biologico - Nozione - Liquidazione equitativa - Criteri - Utilizzazione del criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del decreto legge 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977 - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480986-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere

Nella liquidazione equitativa del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può essere utilizzato, come parametro di riferimento, il criterio indicato dall'art. 4 comma terzo del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 - convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39 -, che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale e non può, pertanto, servire a commisurare il danno conseguente alla menomazione degli attribuiti e requisiti biologici della persona, in sè e per sè considerata. Tale danno, che è indipendente dal ruolo che i predetti attributi e requisiti svolgono o potrebbero svolgere, sulla capacità di reddito della persona, è, invece, legato al valore umano perduto, restando, e, quindi, determinabile solo mediante la personalizzazione quantitativa (con aumenti o diminuzioni) o qualitativa (con scelta tipologica diversa) di parametri di riferimento in linea di principio uniformi per la generalità delle persone fisiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)