Sez. 1, Sentenza n. 13741 del 02/06/1999 Ud. (dep. 01/12/1999) Rv. 215170 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Pericolosità sociale del soggetto - Al momento della applicazione - Accertamento - Necessità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
Le disposizioni che concernono le misure di sicurezza impongono sempre di accertare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto riferita al momento dell'applicazione della misura, oltre che a quello della sua esecuzione. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'applicazione della casa di cura e custodia disposta ex art. 219, comma 1, cod. pen., non risultando eseguito il detto accertamento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 679
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)