Sez. 1, Sentenza n. 6224 del 28/12/1994 Cc. (dep. 24/03/1995) Rv. 200574 - 01
Misure di sicurezza - In genere | Soggetto condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso - Applicazione di misura di sicurezza diversa dalla confisca - Accertamento anche in questo caso della persistente pericolosità, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen. - Necessità.
Misure di sicurezza - In genere
Anche nei confronti di chi sia stato condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso, l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca postula l'accertamento in concreto, ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen., della persistente pericolosità sociale del soggetto, non potendosi quest'ultima desumere sulla sola base della pretesa perpetuità del vincolo associativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 679
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)