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Sez. 3, Sentenza n. 206 del 23/01/1969 (Rv. 338140 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE STIPULATO VERBALMENTE - DEDUZIONE COME FATTO STORICO AI FINI DI UNA 'CULPA IN CONTRAHENDÒ - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338140-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE STIPULATO VERBALMENTE - DEDUZIONE COME FATTO STORICO AI FINI DI UNA 'CULPA IN CONTRAHENDÒ - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*

E ammissibile la prova testimoniale intesa a dimostrare l'avvenuta conclusione di un contratto preliminare di vendita, avente per oggetto un immobile, stipulato verbalmente, quando tale contratto venga dedotto non gia per chiedere statuizioni di accertamento, di adempimento, di risoluzione, oppure di conversione in contratto definitivo, ovvero per derivarne, comunque, conseguenze giuridiche proprie di quel negozio, bensi unicamente quale semplice fatto storico inteso a lumeggiare fino a quale punto fossero giunte le trattative dalle quali una delle parti era receduta, e cio ai fini della responsabilita per culpa in contrahendo. (V 1761-68, massima n 333656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)