Sez. 2, Sentenza n. 1761 del 08/06/1968 (Rv. 333656 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) -AMMISSIBILITA(LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) -AMMISSIBILITA(LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE.*
Le limitazioni stabilite dalla legge in tema di prova dell'esistenza di un negozio giuridico, per il quale e richiesto ad substantiam o ad probationem l'atto scritto, operano solo quando il negozio del quale si vuole fornire la prova venga invocato come tale, cioe come fonte di diritti ed obbligazioni reciproche tra le parti contraenti, e non pure quando il negozio medesimo sia dedotto come semplice fatto storico influente sulla controversia. (Conf. 28-68, massima n. 330827).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)