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Sez. 2, Sentenza n. 1670 del 23/03/1979 (Rv. 398025 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - COGNIZIONI MEDICHE FRUTTO DELLA SCIENZA PRIVATA DEL GIUDICE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398025-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - COGNIZIONI MEDICHE FRUTTO DELLA SCIENZA PRIVATA DEL GIUDICE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Per nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza previste dall'art 115, secondo comma, cod proc civ, debbono intendersi i fatti notori, vale a dire quei fatti che l'uomo di media cultura in quel dato tempo e in quel dato luogo conosce. Pertanto, le cognizioni del giudice alle quali allude la legge, sono quelle comuni, generali e sapute da tutti nel tempo e nel luogo in cui avviene la decisione, ma non possono essere quelle personali, singole e incontrollabili del giudice, che costituiscono la sua scienza privata. Viola, quindi, il disposto dell'art 115, comma secondo, cod proc civ il giudice che, in difetto di uno specifico accertamento tecnico, pone a base della decisione considerazioni che presuppongono particolari cognizioni mediche non rientranti nella comune esperienza. (Conf 1466/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)