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Sez. 3, Sentenza n. 46143 del 09/02/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268056 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Assoluzione per uno dei reati in continuazione - Cumulo di sanzioni amministrative accessorie - Eliminazione dal cumulo della parte di sanzione accessoria relativa al reato oggetto di pronuncia assolutoria - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268056-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Qualora la misura della sanzione amministrativa accessoria disposta con la sentenza di condanna di primo grado sia riferibile ad una pluralità di reati, l'assoluzione in appello relativamente a taluno di essi obbliga il giudice dell'impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle sanzioni accessorie la parte ad esso relativa. (Fattispecie in tema di sospensione della patente di guida, nella quale la S.C. ha precisato che il giudice di secondo grado, mentre può autonomamente applicare la sanzione accessoria ove non disposta in primo grado, in quanto conseguente di diritto alla condanna come effetto penale della stessa, non può invece, in assenza di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, mantenerne invariata la durata complessiva quale determinata dal primo giudice, apportando un aumento a quella conseguente al reato superstite).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Strada art. 186 com. 7, Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)