diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 12363 del 04/12/2013 Ud. (dep. 17/03/2014) Rv. 262137 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Assoluzione per uno dei reati in continuazione - Cumulo di sanzioni amministrative accessorie - Mancata eliminazione dal cumulo della parte di sanzione accessoria relativa al reato oggetto di pronuncia assolutoria - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262137-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius", il giudice che, assolvendo il giudicabile da uno dei reati a lui ascritti in continuazione, non elimina dal cumulo delle sanzioni amministrative accessorie la parte ad esso relativa, giacché il principio per il quale dette sanzioni possono essere applicate in secondo grado indipendentemente da uno specifico gravame del pubblico ministero opera solo quando la condanna alla pena principale manca della pur necessitata statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria, ma non anche quando la contempla.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)