Sez. 1, Sentenza n. 1660 del 12/05/1976 (Rv. 380437 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI - LEGALIZZAZIONE - LEGALIZZAZIONE DELLE AUTORITA DIPLOMATICHE E CONSOLARI ITALIANE - CONTENUTO - REQUISITO ESSENZIALE - PROCURA REDATTA DA NOTAIO STRANIERO - LEGALIZZAZIONE DIPLOMATICA - MANCATA MENZIONE DELLA QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE - INUTILIZZABILITA DELLA PROCURA IN ITALIA - LEGALIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - INEFFICACIA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI PUBBLICI STRANIERI - LEGALIZZAZIONE - LEGALIZZAZIONE DELLE AUTORITA DIPLOMATICHE E CONSOLARI ITALIANE - CONTENUTO - REQUISITO ESSENZIALE - PROCURA REDATTA DA NOTAIO STRANIERO - LEGALIZZAZIONE DIPLOMATICA - MANCATA MENZIONE DELLA QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE - INUTILIZZABILITA DELLA PROCURA IN ITALIA - LEGALIZZAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - INEFFICACIA.*
A norma degli artt uno della legge 3 dicembre 1942 n 1700 e uno del DPR 2 agosto 1957 n 678 (riprodotti nell'art 15 della legge 4 gennaio 1958 n 678) la legalizzazione da parte delle autorita diplomatiche e consolari italiane di Atti redatti da autorita estere consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualita del funzionario che ha firmato l'atto, nonche dell'autenticita di tale firma ed integra un requisito indispensabile ed insostituibile per l'utilizzazione in Italia degli Atti suddetti. Ne consegue che non e utilizzabile in territorio italiano una procura che si assume redatta da un notaio straniero, quando nella formula di legalizzazione apposta all'atto da un agente diplomatico italiano manchi qualsiasi riferimento alla qualita del pubblico ufficiale estero. Ne alla Mancanza di tale requisito puo sopperire la legalizzazione da parte del ministero degli affari esteri, in quanto quest'ultima legalizzazione non riguarda la qualita e l'autenticita della firma del pubblico ufficiale straniero che ha regolato l'atto, ma soltanto la sottoscrizione dell'agente diplomatico legalizzante. (V 772/70, mass n 346068).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 804, Legge 28/01/1866 num. 2804 art. 57, Legge 03/12/1942 num. 1700 art. 1, DPR 02/08/1957 num. 678 art. 1, DPR 05/01/1967 num. 200 art. 49, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)